Articolo 106 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 105Articolo 107
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1 ottobre 1993
Art. 106. 1. All' articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "trenta" e' sostituita con la seguente: "sessanta" e le parole "nei trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti : "nello stesso termine".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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