Articolo 105 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 104Articolo 106
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1 ottobre 1993
Art. 105. 1. All' articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le spese di procedimento.".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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