Articolo 6 quater del Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328
Articolo 6 ter
Versione
30 novembre 1997
Art. 6-quater. (( (Disposizioni relative alla tassa sul- l'occupazione
di suolo pubblico).)) (( 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , come sostituito dall' articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' aggiunto il seguente periodo: ''I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualita' pregresse''.
2. All'articolo 3, commma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995 , sono aggiunte le seguenti parole: ''anche fin dal 1 gennaio 1988''.
3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 , dopo il comma 63 e' inserito il seguente:
''63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988''.
4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 , e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:
a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa ))
Entrata in vigore il 30 novembre 1997
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