Articolo 2 del Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328
Articolo 1Articolo 3
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30 settembre 1997
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30 novembre 1997
Art. 2. (( (Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi
professionisti, per i trasporti pubblici, per le universita' e gli
enti di ricerca) )) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, (( fluviale e lagunare. )) Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;";
(( b-bis) all'articolo 19-ter , terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "comuni e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "universita' ed enti di ricerca,"))
Entrata in vigore il 30 novembre 1997
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