Articolo 2 del Regolamento del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1928

Art. 2.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono riscossi cumulativamente, con un'unica marca, insieme a quelli per le assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e vecchiaia e per la disoccupazione.

Nei casi in cui per i contributi dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia siano stabiliti modi speciali di determinazione e di riscossione, questi valgono anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, e la riscossione si effettua cumulativamente.

Entrata in vigore il 1 luglio 1928
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