Art. 2.
I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono riscossi cumulativamente, con un'unica marca, insieme a quelli per le assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e vecchiaia e per la disoccupazione.
Nei casi in cui per i contributi dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia siano stabiliti modi speciali di determinazione e di riscossione, questi valgono anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, e la riscossione si effettua cumulativamente.