Art. 3.
Per le categorie di assicurati contro la tubercolosi, per le quali vigono speciali regolamenti di previdenza, per quanto concerne il loro trattamento nei casi di invalidita' e di vecchiaia, e per gli inscritti alle Casse speciali, autorizzate ai termini del titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, numero 1422 , l'accertamento e la riscossione dei contributi sono fatti con le modalita' stabilite dal Comitato speciale, di cui all'art. 10 del decreto-legge.
Qualora gli assicurati predetti siano soggetti anche all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si applicano le modalita' stabilite per le riscossioni relative a tale assicurazione.