Articolo 3 del Regolamento del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343
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1 luglio 1928

Art. 3.

Per le categorie di assicurati contro la tubercolosi, per le quali vigono speciali regolamenti di previdenza, per quanto concerne il loro trattamento nei casi di invalidita' e di vecchiaia, e per gli inscritti alle Casse speciali, autorizzate ai termini del titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, numero 1422 , l'accertamento e la riscossione dei contributi sono fatti con le modalita' stabilite dal Comitato speciale, di cui all'art. 10 del decreto-legge.

Qualora gli assicurati predetti siano soggetti anche all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si applicano le modalita' stabilite per le riscossioni relative a tale assicurazione.

Entrata in vigore il 1 luglio 1928
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