Articolo 12 - Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
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25 ottobre 1960
Art. 12.
PERIODO FERIALE ANNUALE PER GLI OPERAI


Il periodio annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi e' elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed e' compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttivita' delle aziende nel presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni dti ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1960
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