Articolo 4 della Legge 8 marzo 1985, n. 73
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 marzo 1985
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Versione
1 marzo 1987
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987, N. 49 ))
Entrata in vigore il 1 marzo 1987
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