Articolo 5 del Decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 20
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 aprile 1988
Art. 5. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 4 LUGLIO 1988, N. 246
Entrata in vigore il 3 aprile 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente