Articolo 7 del Decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 20
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3 aprile 1988
Art. 7. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 4 LUGLIO 1988, N. 246
Entrata in vigore il 3 aprile 1988
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