Articolo 20 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 maggio 1991
Art. 20. 1. L' art. 2491 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".
Entrata in vigore il 2 maggio 1991
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