Articolo 42 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Articolo 41Articolo 43
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2 maggio 1991
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26 gennaio 1993
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1 gennaio 2016
Art. 42. Pubblicazione del bilancio consolidato 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)) . ((13))
Si applica il secondo comma dell'art. 2534 del codice civile .

------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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