Articolo 34 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
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2 maggio 1991
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1 gennaio 2016
Art. 34. Uniformita' dei criteri di valutazione 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi ((...)) . ((13)) (( 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. )) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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