Articolo 8 del Decreto 17 settembre 1996, n. 557
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 novembre 1996
Art. 8. Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati 1. Gli oli lubrificanti, impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive, salvo quanto previsto al comma 2, sono denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) per gomme scure: 4 gr di colorante Oil bleu 9013 B;
b) per gomme chiare, resine materie plastiche e colle: 3 gr di tracciante RS e 1.000 gr di diisobutil o normal butil ftalato.
2. Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria puo' autorizzare, dandone notizia agli organi preposti ai controlli, l'utilizzazione di formule di denaturazione diverse da quelle indicate al comma 1, ovvero l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.
3. Le denaturazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate sotto vigilanza finanziaria, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso gli impianti e depositi di cui all'art. 2, presso i depositi doganali e fiscali e presso gli utilizzatori; la denaturazione presso gli utilizzatori deve essere effettuata subito dopo il ricevimento della merce. Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di denaturazione, viene presentata all'UTF o alla dogana competenti apposita dichiarazione, contenente gli elementi identificativi della partita da denaturare e l'orario di effettuazione dell'operazione. E' consentita la detenzione dei prodotti denaturati anche presso i depositi "intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, ed all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, ferma restando la disciplina relativa al rilascio della licenza di esercizio ed alla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. La movimentazione dei prodotti denaturati e' contabilizzata giornalmente su un apposito registro di carico e scarico, cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi. E' consentita la ricezione in territorio nazionale di prodotti provenienti da altri Stati comunitari, gia' denaturati secondo le suddette formule, purche' ne sia data preventiva comunicazione all'UTF; la denaturazione effettuata in Paesi comunitari puo' essere certificata dalla competente autorita' fiscale, fatta salva la facolta' di effettuare, da parte dell'amministrazione finanziaria, i controlli ritenuti necessari.
Note all'art. 8:
- Il tracciante RS e' definito dal D.M. 25 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 27 novembre 1988 come la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone, avente peso molecolare = 236,27, punto d'ebollizione maggiore di 300 ›C e punto di fusione 108-111 ›C.
- I testi dell' art. 2, comma 5 , e dell' art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322 , sono i seguenti:
"Art. 2, comma 5. - I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti 'intermedi', che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta.
L'istituzione dei suddetti depositi e' subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla 'UTF', almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonche' alla verifica secondo le modalita' previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall' art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 , salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7. Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6".
"Art. 9, comma 4. - I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche nei depositi 'intermedi' di cui all'art. 2, comma 5, o presso appositi depositi 'intermedi', soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei 'Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa' e ne da' comunicazione all'interessato, che puo' cosi' dare inizio alla propria attivita'. I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli esitati, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacita' puo' essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione".
- Per i riferimenti agli articoli 25 e 62 del testo unico vedansi note all'art. 6 ed alle premesse.
Entrata in vigore il 10 novembre 1996
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