Art. 7. Impiego di oli lubrificanti
nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta 1. I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta, presentano denuncia all'UTF, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.
2. La denuncia e' compilata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, e indica espressamente le modalita' d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualita' e quantita' dei prodotti che si intendono ottenere.
3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali puo' effettuare il riscontro della regolarita' dell'impiego degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede all'allibramento della denuncia in apposito registro degli "Utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta", rilasciandone attestazione; rilascia pure, se prevista, la licenza di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5.
4. Per il trasferimento degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 3, con la sola sostituzione della copia della licenza con la copia dell'attestazione di cui al comma 3. Il documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e' tratto da una distinta serie di numerazione.
5. I soggetti di cui al comma 1, almeno cinque giorni prima di utilizzare gli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, presentano all'UTF una comunicazione di impiego, nella quale indicano il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantita' dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare. Copia della comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 6.
6. I soggetti di cui al comma 1 tengono un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantita' di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 3, e, nella parte dello scarico, le quantita' impiegate nonche' i quantitativi di antiparassitari ottenuti. I predetti soggetti compilano mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi all'UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
7. L'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego nell'uso in esenzione d'imposta, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui al comma 6. L'UTF puo' anche effettuare controlli sulla movimentazione degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta.
8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali e' gia' stata assolta l'imposta.
Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti agli articoli 25 e 62, vedansi, rispettivamente, le note all'art. 6 ed alle premesse.
- Per il riferimento al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 vedasi nota all'art. 6.
nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta 1. I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta, presentano denuncia all'UTF, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.
2. La denuncia e' compilata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, e indica espressamente le modalita' d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualita' e quantita' dei prodotti che si intendono ottenere.
3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali puo' effettuare il riscontro della regolarita' dell'impiego degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede all'allibramento della denuncia in apposito registro degli "Utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta", rilasciandone attestazione; rilascia pure, se prevista, la licenza di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5.
4. Per il trasferimento degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 3, con la sola sostituzione della copia della licenza con la copia dell'attestazione di cui al comma 3. Il documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e' tratto da una distinta serie di numerazione.
5. I soggetti di cui al comma 1, almeno cinque giorni prima di utilizzare gli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, presentano all'UTF una comunicazione di impiego, nella quale indicano il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantita' dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare. Copia della comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 6.
6. I soggetti di cui al comma 1 tengono un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantita' di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 3, e, nella parte dello scarico, le quantita' impiegate nonche' i quantitativi di antiparassitari ottenuti. I predetti soggetti compilano mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi all'UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
7. L'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego nell'uso in esenzione d'imposta, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui al comma 6. L'UTF puo' anche effettuare controlli sulla movimentazione degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta.
8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali e' gia' stata assolta l'imposta.
Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti agli articoli 25 e 62, vedansi, rispettivamente, le note all'art. 6 ed alle premesse.
- Per il riferimento al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 vedasi nota all'art. 6.