Articolo 23 del Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7
Articolo 22
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3 febbraio 1970
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22 dicembre 2008
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6 luglio 2011
Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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