Art. 21.
Le commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Le commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.