Art. 17.
Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso.
Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.
Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83 , entro novanta giorni.
Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334 . ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso.
Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.
Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83 , entro novanta giorni.
Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334 . ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.