Art. 8.
Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore puo' chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro e' stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni.
La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.
La sezione da' notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore puo' chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro e' stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni.
La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.
La sezione da' notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.