Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 15
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11 giugno 2020
Art. 17. (Clausola di cedevolezza). 1. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE ((, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,)) fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento.
Entrata in vigore il 11 giugno 2020
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