Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 ottobre 1996
Art. 27. Servizi di navigazione interna 1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficolta' tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1996
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