Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Articolo 14Articolo 16
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12 ottobre 1996
Art. 15. Unita' ambientali e loro componenti 1. Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 15:
- Per il testo dei punti 4.1 e 8.1 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1996
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