Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Articolo 19Articolo 21
Versione
12 ottobre 1996
Art. 20. Elaborati tecnici 1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1996
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