Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Articolo 4Articolo 6
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12 ottobre 1996
Art. 5. Marciapiedi 1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Entrata in vigore il 12 ottobre 1996
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