DICHIARAZIONI
Ad articolo 206-bis, paragrafo 1, primo comma del Trattato CEE: "Rimane inteso che la Corte dei Conti sara' competente per
controllare le operazioni del Fondo europeo di sviluppo".
Ad articolo 78 settimo, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato
CECA, ad articolo 206-bis, paragrafo 2, secondo comma del Trattato CEE e ad articolo 180-bis, paragrafo 2, secondo comma del Trattato CEEA:
"Per quanto riguarda i diritti accertati dagli Stati membri con formemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunita', le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma dei summenzionati articoli debbono essere interpretate nel senso che il controllo non ha per oggetto le operazioni materiali propriamente dette quali figurano nei documenti giustificativi relativi all'accertamento; pertanto, il controllo sul posto non si effettua presso il debitore".
Ad articolo 78 settimo, paragrafo 3, primo comma del Trattato
CECA, ad articolo 206-bis, paragrafo 3, primo comma del Trattato CEE e ad articolo 180-bis, paragrafo 3, primo comma del Trattato CEEA:
"Gli Stati membri informano la Corte dei Conti sulle istituzioni e sui servizi interessati nonche' sulle rispettive competenze di questi".
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI