Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.
Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, sopratasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione.
Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.
Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile .
Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.