In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili;
2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso;
3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti;
4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti.
Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente e' ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.