Art. 32. Divisioni e assegnazioni ((La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune e' costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune e' costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti)) ((I conguagli, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.
Nella valutazione della massa comune si considera altresi' conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli))
Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.