Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
2 marzo 1983
Art. 20. Atti che contengono piu' disposizioni

Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
((Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono))
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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