Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
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1 gennaio 1973
Art. 78. Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni

Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell' art. 9 e del sesto comma dell' art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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