Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1973
Art. 23. Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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