Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 gennaio 1973
Art. 41. Base imponibile

La base imponibile, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile e' costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi;
2) per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati;
3) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore;
4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto;
6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 35, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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