Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.
Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.
Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa.
La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito.
Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa.
Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dello intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.