Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 76Articolo 78
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1978
Art. 77. Disposizioni transitorie ((Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonche' a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore))
I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data.
La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa.
Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorche' formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa.
Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro.
Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all' art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744 , registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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