Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1978
Art. 57. Registrazione a debito

Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza ((o)) nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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