Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1973
Art. 25. Presunzione di liberalita'

I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito.
Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta puo' essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata.
La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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