A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli articoli 77 e 78, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e successive modificazioni nonche' quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744 , e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , e successive modificazioni.
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle societa' di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.