Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 68Articolo 71
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1978
Art. 69. Insufficiente dichiarazione di valore

Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.
La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del ((massimo)) se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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