Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1973
Art. 47. Atti ed operazioni di societa' e di associazioni

Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento.
Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite.
Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata.
Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve gia' assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile.
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla societa', ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attivita' l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato.
Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all' art. 2502 del codice civile , dei capitali e delle riserve delle societa' fuse, o di quelle incorporate se la fusione e' eseguita mediante incorporazione.
Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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