Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1973
Art. 46. Valore dei crediti

Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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