Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 gennaio 1973
Art. 70. Occultazione di corrispettivo

Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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