Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
23 dicembre 1977
Art. 49. Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende

L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso.
((L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48))
L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.
Il contribuente puo' ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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