Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa.
Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.