Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 gennaio 1973
Art. 67. Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda

Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denuncie previste dallo art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata notificata l'ingiunzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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