Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 1973
Art. 40. Imposta principale, suppletiva e complementare

L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente e' suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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