L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente e' suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.