Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1973
Art. 24. Atti a titolo oneroso e gratuito

Un atto in parte gratuito e in parte oneroso e' soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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