Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 gennaio 1973
Art. 72. Altre infrazioni

Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire.
Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.
In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.
Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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