Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 55Articolo 55
Versione
1 gennaio 1973
Art. 56. Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione

I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 642 del codice di procedura civile . Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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