Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
1 gennaio 1978
Art. 21. Enunciazione di atti non registrati

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67.
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell' ((atto che contiene le enunciazioni))
Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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