Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 16 bisArticolo 19
Versione
1 gennaio 1973
Art. 18. Denuncia di eventi successivi alla registrazione

L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli articoli 23, 26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
Il termine di cui al precedente comma e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziche' nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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